Obbligo di rendiconto dell'amministratore

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Il rendiconto è un documento che annualmente l'amministratore deve redigere per certificare le condizioni economiche e finanziarie del condominio e che va approvato dall'assemblea condominiale. Costituisce il presupposto per la ripartizione delle spese tra i condomini. La mancata convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consente ai condomini di chiedere la revoca dell'amministratore.

Che cosa èTorna su

Il rendiconto condominiale è il documento che ricostruisce le entrate e le uscite del condominio relativamente ad un determinato arco di tempo.
Si tratta di un prospetto sintetico che deve evidenziare in particolare:

  • le voci di entrate e di uscita
  • ogni dato riguardante la situazione patrimoniale del condominio
  • le eventuali riserve
  • i fondi esistenti (come quello previsto obbligatoriamente per le opere di manutenzione straordinaria)
     

Il rendiconto deve essere redatto in modo chiaro per consentire ai condomini di comprendere la situazione contabile e finanziaria del condominio e va accompagnato da una relazione che spieghi, sempre sinteticamente, lo stato dei rapporti che sono ancora in corso (ad esempio forniture da pagare, contratti per opere in corso di esecuzione ecc.).
L'assemblea condominiale può:

  • in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio, cioè incaricare un soggetto (preferibilmente esterno) che controlli la regolarità dei conti presentati dall’amministratore e riferisca all’assemblea medesima;
  • nominare, oltre all'amministratore, un consiglio di condominio, con funzioni consultive e di controllo, composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari.
     

Quando va redatto il rendiconto e la sua approvazioneTorna su

La legge dispone che il rendiconto sia redatto annualmente e che l’amministratore debba convocare un’assemblea entro 180 giorni per procedere alla sua approvazione.
Se l’amministratore non provvede alla convocazione dell’assemblea per l’approvazione la legge consente anche a uno solo dei condomini di chiedere all’Autorità giudiziaria la revoca dell’incarico.
All’assemblea convocata per l’approvazione si procede alla votazione dopo che l’amministratore ha illustrato il contenuto del documento.
Il rendiconto è approvato se si raggiunge la maggioranza dei condomini intervenuti all’assemblea che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio.
Una volta approvato il rendiconto la relativa spesa viene suddivisa tra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà. 

La documentazione che compone il rendicontoTorna su

Il rendiconto si compone di:

  • un registro di contabilità
  • un riepilogo finanziario
  • una nota esplicativa della gestione con l’indicazione dei rapporti in corso e delle questioni pendenti.
     

Al rendiconto vanno anche allegati i documenti contabili relativi ai crediti, le fatture e le ricevute che giustificano i pagamenti effettuati oltre ovviamente all’estratto conto del conto corrente obbligatorio sul quale devono transitare tutte le somme relative al condominio.
Ciascun condomino (oltre agli altri soggetti che hanno dei diritti sulle singole unità immobiliari come gli usufruttuari o gli inquilini) ha il diritto di visionare i giustificativi delle spese e di ottenerne una copia (ovviamente a proprie spese).
Per questo motivo la legge prevede che i documenti giustificativi siano conservati (a cura dell’amministratore) per 10 anni a partire dalla data della loro registrazione.

 

http://www.dirittierisposte.it/Schede/Condominio/Amministratore/obbligo_di_rendiconto_dell_amministratore_id1133856_art.aspx